Art. 20. In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui si fa menzione di personale della soppressa milizia nazionale forestale, si intende sostituito il personale del Corpo forestale dello Stato. In particolare, le denominazioni del personale del Corpo forestale dello Stato corrispondenti a quelle gia' in vigore nella soppressa milizia forestale a termine della legge 24 marzo 1942, n. 314, sono le seguenti: direttore generale in luogo di luogotenente generale; ispettore generale in luogo di console generale; ispettore superiore in luogo di console; ispettore capo, in luogo di primo seniore; ispettore principale in luogo di seniore; ispettore in luogo di centurione; ispettore aggiunto in luogo di capomanipolo; maresciallo maggiore (invariato); maresciallo capo (invariato); maresciallo ordinario (invariato); brigadiere (invariato); vice brigadiere (invariato) guardia scelta in luogo di milite scelto; guardia in luogo di milite; allievo guardia in luogo di allievo milite.