Art. 20.

  In  tutte  le disposizioni legislative e regolamentari in cui si fa
menzione di personale della soppressa milizia nazionale forestale, si
intende sostituito il personale del Corpo forestale dello Stato.
  In  particolare, le denominazioni del personale del Corpo forestale
dello  Stato  corrispondenti  a quelle gia' in vigore nella soppressa
milizia  forestale  a termine della legge 24 marzo 1942, n. 314, sono
le seguenti:
    direttore generale in luogo di luogotenente generale;
    ispettore generale in luogo di console generale;
    ispettore superiore in luogo di console;
    ispettore capo, in luogo di primo seniore;
    ispettore principale in luogo di seniore;
    ispettore in luogo di centurione;
    ispettore aggiunto in luogo di capomanipolo;
    maresciallo maggiore (invariato);
    maresciallo capo (invariato);
    maresciallo ordinario (invariato);
    brigadiere (invariato);
    vice  brigadiere  (invariato)  guardia  scelta in luogo di milite
scelto;
    guardia in luogo di milite;
    allievo guardia in luogo di allievo milite.