Art. 3. I servizi forestali sono esercitati alla periferia: a) da ispettorati regionali delle foreste, con circoscrizione regionale o interregionale; b) da ispettorati ripartimentali delle foreste, con circoscrizione provinciale o interprovinciale; c) da ispettorati distrettuali delle foreste, con circoscrizione intercomunale; d) da stazioni forestali. Il numero degli ispettorati e' stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; le sedi e le circoscrizioni territoriali dei medesimi nonche' il numero, le sedi e le circoscrizioni delle stazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Quando sia richiesto dalla necessita' di sottoporre ad una visione unitaria e ad una attivita' coordinatrice il riassetto idraulico-forestale o idraulico-agrario di un determinato territorio montano, possono essere costituiti appositi uffici speciali. La costituzione di uffici speciali e' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.