Art. 3.

  I servizi forestali sono esercitati alla periferia:
    a)  da  ispettorati  regionali  delle foreste, con circoscrizione
regionale o interregionale;
    b)    da    ispettorati   ripartimentali   delle   foreste,   con
circoscrizione provinciale o interprovinciale;
    c)  da ispettorati distrettuali delle foreste, con circoscrizione
intercomunale;
    d) da stazioni forestali.
  Il  numero  degli ispettorati e' stabilito con decreto del Ministro
per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il
tesoro; le sedi e le circoscrizioni territoriali dei medesimi nonche'
il  numero, le sedi e le circoscrizioni delle stazioni sono stabiliti
con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
  Quando  sia richiesto dalla necessita' di sottoporre ad una visione
unitaria    e   ad   una   attivita'   coordinatrice   il   riassetto
idraulico-forestale  o idraulico-agrario di un determinato territorio
montano, possono essere costituiti appositi uffici speciali.
  La  costituzione  di  uffici  speciali e' stabilita con decreto del
Ministro  per  l'agricoltura  e  per  le  foreste  di concerto con il
Ministro per il tesoro.