Art. 4. Agli ispettorati regionali delle foreste spettano la vigilanza su tutta l'attivita' forestale nella circoscrizione ed il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva degli ispettorati ripartimentali e di quelli distrettuali. Gli ispettorati ripartimentali provvedono, in via esecutiva, a quanto e' previsto nell'art. 1 del presente decreto e sono coadiuvati dagli ispettorati distrettuali la' dove l'entita' dei compiti esige una circoscrizione territoriale piu' localizzata. Nell'ambito delle proprie circoscrizioni i capi degli ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio, ivi compresi i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie.