Art. 4.

  Agli  ispettorati  regionali delle foreste spettano la vigilanza su
tutta  l'attivita'  forestale nella circoscrizione ed il controllo ed
il    coordinamento    dell'azione    esecutiva   degli   ispettorati
ripartimentali e di quelli distrettuali.
  Gli  ispettorati  ripartimentali  provvedono,  in  via esecutiva, a
quanto e' previsto nell'art. 1 del presente decreto e sono coadiuvati
dagli  ispettorati  distrettuali la' dove l'entita' dei compiti esige
una circoscrizione territoriale piu' localizzata.
  Nell'ambito  delle  proprie circoscrizioni i capi degli ispettorati
regionali,   ripartimentali   e   distrettuali  esercitano  i  poteri
gerarchici  e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi
del  rispettivo  territorio, ivi compresi i sottufficiali, le guardie
scelte e le guardie.