Art. 5.

  Alla  direzione  degli ispettorati regionali sono di norma preposti
funzionari  di grado 5° ed in ogni modo di grado non inferiore al 6°;
alla  direzione degli ispettorati ripartimentali, funzionari di grado
6° ed in ogni modo di grado non inferiore al 7°; alla direzione degli
ispettorati  distrettuali,  funzionari di grado 8° ed in ogni modo di
grado non inferiore al 9°.
  A  ciascuno  dei  detti  uffici  e'  assegnato un congruo numero di
impiegati tecnici e d'ordine.