Art. 5. Alla direzione degli ispettorati regionali sono di norma preposti funzionari di grado 5° ed in ogni modo di grado non inferiore al 6°; alla direzione degli ispettorati ripartimentali, funzionari di grado 6° ed in ogni modo di grado non inferiore al 7°; alla direzione degli ispettorati distrettuali, funzionari di grado 8° ed in ogni modo di grado non inferiore al 9°. A ciascuno dei detti uffici e' assegnato un congruo numero di impiegati tecnici e d'ordine.