Art. 6. Fino a quando non sia ripristinato il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, previsto negli articoli 2 e seguenti del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, le attribuzioni della sezione forestale sono esercitate da un comitato centrale delle foreste, di cui fanno parte il direttore generale delle foreste, tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Corpo forestale dello Stato e quattro esperti scelti fuori dell'Amministrazione statale. Il comitato e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, e, in loro assenza, dal direttore generale delle foreste. Il comitato centrale e' costituito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.