Art. 6.

  Fino   a   quando  non  sia  ripristinato  il  Consiglio  superiore
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  previsto  negli  articoli  2  e
seguenti  del  regio  decreto 29 maggio 1941, n. 489, le attribuzioni
della sezione forestale sono esercitate da un comitato centrale delle
foreste,  di cui fanno parte il direttore generale delle foreste, tre
funzionari  di  grado  non  inferiore al 6° del Corpo forestale dello
Stato e quattro esperti scelti fuori dell'Amministrazione statale.
  Il  comitato  e'  presieduto  dal Ministro o dal Sottosegretario di
Stato  per  l'agricoltura  e  per le foreste, e, in loro assenza, dal
direttore generale delle foreste.
  Il  comitato  centrale  e'  costituito  con  decreto del Capo dello
Stato,  su  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste,
di concerto con il Ministro per il tesoro.