Art. 7. Nelle sedi degli ispettorati regionali delle foreste e' istituito un comitato regionale, di cui fanno parte l'ispettore regionale, che lo presiede, i capi degli ispettorati ripartimentali della regione ed un numero di esperti pari a quello dei detti capi ed estranei alla Amministrazione dello Stato, designati dall'ispettore regionale e nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Il comitato e' chiamato a dare parere sulle direttive di carattere generale in materia forestale e montana del territorio della regione.