Art. 7.

  Nelle  sedi  degli ispettorati regionali delle foreste e' istituito
un  comitato regionale, di cui fanno parte l'ispettore regionale, che
lo presiede, i capi degli ispettorati ripartimentali della regione ed
un  numero  di  esperti pari a quello dei detti capi ed estranei alla
Amministrazione  dello  Stato,  designati  dall'ispettore regionale e
nominati  dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto
con il Ministro per il tesoro.
  Il  comitato e' chiamato a dare parere sulle direttive di carattere
generale in materia forestale e montana del territorio della regione.