Art. 8. Il personale del Corpo forestale dello Stato e' costituito: a) da ufficiali forestali: direttore generale, ispettori generali, ispettori superiori, ispettori capi, ispettori principali, ispettori, ispettori aggiunti; b) da aiutanti forestali; c) da sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali; d) da archivisti, applicati ed alunni d'ordine forestali. Il personale di cui alle lettere a) e c) e' personale tecnico con funzioni di polizia. Il personale del Corpo forestale dello Stato e', a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed e' soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico. Gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione.