Art. 8.

  Il personale del Corpo forestale dello Stato e' costituito:
    a)   da   ufficiali   forestali:  direttore  generale,  ispettori
generali,  ispettori superiori, ispettori capi, ispettori principali,
ispettori, ispettori aggiunti;
    b) da aiutanti forestali;
    c) da sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali;
    d) da archivisti, applicati ed alunni d'ordine forestali.
  Il  personale  di cui alle lettere a) e c) e' personale tecnico con
funzioni di polizia.
  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e', a tutti gli
effetti,   personale   civile   dello   Stato  ed  e'  soggetto  alle
disposizioni del relativo stato giuridico.
  Gli  ufficiali,  i  sottufficiali,  le  guardie scelte e le guardie
forestali   sono   esenti  dal  richiamo  in  servizio  militare  per
istruzione o per mobilitazione.