Art. 9.

  Ai  sottufficiali,  alle  guardie  scelte ed alle guardie forestali
sono  specificamente  demandate  la  sorveglianza  e  la custodia del
patrimonio  forestale  e,  in generale, l'esercizio delle funzioni di
polizia  spettanti al Corpo forestale dello Stato a termine dell'art.
1  del  presente  decreto,  nonche'  gli  altri eventuali compiti che
fossero stabiliti nel regolamento.
  I  sottufficiali,  le guardie scelte e le guardie vengono assegnati
alle stazioni forestali, che sono rette da sottufficiali o da guardie
scelte.