Art. 9. Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali sono specificamente demandate la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale e, in generale, l'esercizio delle funzioni di polizia spettanti al Corpo forestale dello Stato a termine dell'art. 1 del presente decreto, nonche' gli altri eventuali compiti che fossero stabiliti nel regolamento. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie vengono assegnati alle stazioni forestali, che sono rette da sottufficiali o da guardie scelte.