Art. 11. Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato puo' incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonche' consorzi e cooperative di produzione e di lavoro. Le aziende e le cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti da una o piu' aziende o da Amministrazioni pubbliche, e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei propri dipendenti o dei propri iscritti. La costruzione dovra' essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalita' da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'art. 3. Le case costruite dalle cooperative dovranno essere assegnate ai soci nei modi e nei termini di cui all'art. 14. Le case costruite dalle aziende saranno per meta' assegnate ai propri dipendenti a termini dell'art. 14 e per meta' destinate alla locazione sempre ai propri dipendenti a termini dell'art. 19. Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno essere autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le cooperative, di cui al comma precedente, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa, dopo l'inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dalle aziende o dalle pubbliche Amministrazioni, alle cui dipendenze prestino la propria opera i loro iscritti, l'importo dei contributi dovuti, salvo conguaglio finale. In entrambi i casi la Gestione I.N.A.-Casa provvedera', secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati, di cui agli articoli 5 e 22. Le case costruite dalle aziende, e non assegnate ai sensi dell'art. 14, saranno amministrate da un Comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'art. 19.