Art. 11.

  Per  la  costruzione  delle  case  per lavoratori, il Comitato puo'
incaricare   lo   stesso   Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, le Amministrazioni
dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case
degli  impiegati  dello  Stato,  gli  Istituti per le case popolari o
altri  Enti  pubblici  o  di  diritto  pubblico,  nonche'  consorzi e
cooperative di produzione e di lavoro.
  Le  aziende  e  le  cooperative  legalmente costituite, composte di
dipendenti  da  una  o piu' aziende o da Amministrazioni pubbliche, e
che  non  beneficino  di  alcun  altro contributo o concorso a carico
dello  Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente
case,  con  un  numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei
propri dipendenti o dei propri iscritti.
  La  costruzione  dovra'  essere  compiuta  nei  primi  tre  anni di
applicazione  del  piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo
progetti  e  modalita'  da  approvarsi dal Consiglio direttivo di cui
all'art.  3.  Le  case  costruite  dalle  cooperative dovranno essere
assegnate  ai soci nei modi e nei termini di cui all'art. 14. Le case
costruite  dalle  aziende  saranno  per  meta'  assegnate  ai  propri
dipendenti  a  termini  dell'art.  14  e  per  meta'  destinate  alla
locazione sempre ai propri dipendenti a termini dell'art. 19.
  Nel  caso,  di  cui al comma precedente, le aziende potranno essere
autorizzate,  dal  Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa a sospendere,
dopo  l'inizio  dei  lavori,  il  versamento dei contributi dovuti in
proprio  e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente
le   cooperative,   di  cui  al  comma  precedente,  potranno  essere
autorizzate  dal  Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa, dopo l'inizio
dei lavori, a riscuotere direttamente dalle aziende o dalle pubbliche
Amministrazioni, alle cui dipendenze prestino la propria opera i loro
iscritti, l'importo dei contributi dovuti, salvo conguaglio finale.
  In  entrambi i casi la Gestione I.N.A.-Casa provvedera', secondo lo
stato  di  avanzamento  dei  lavori,  a  versare i contributi statali
maturati, di cui agli articoli 5 e 22.
  Le case costruite dalle aziende, e non assegnate ai sensi dell'art.
14,   saranno   amministrate   da   un  Comitato  misto  composto  di
rappresentanti  dell'azienda  e dei lavoratori. In caso di cessazione
dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti
dall'art. 19.