Art. 14.

  L'assegnazione  degli  alloggi  destinati  ad  essere trasferiti in
proprieta'  avverra'  a  mezzo  di  promessa di vendita con consegna,
immediata e pagamento rateale.
  L'assegnatario  otterra'  la  libera  proprieta'  dell'alloggio  al
termine  di  25  anni,  durante  i  quali corrispondera' rate mensili
costanti   comprensive  del  prezzo  dell'alloggio  e  di  una  quota
proporzionale  delle  spese  generali  della Gestione I.N.A.-Casa, al
netto  del  valore capitale del contributo statale dell'uno per cento
di cui all'art. 22.
  L'obbligo  del pagamento delle rate, previste dal comma precedente,
decorre  dal  primo  del  mese  successivo  alla  comunicazione fatta
all'interessato  che la sua domanda di prenotazione e' stata accolta.
Sara'  all'uopo  fissata  una  rata  provvisoria,  salvo conguaglio a
costruzione ultimata.
  E'  in facolta' dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento
al   riscatto   anticipato   del  debito  residuo,  nonche'  di  fare
versamenti,  oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo
debito purche' ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.