Art. 15. L'assegnatario potra', alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualita' di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio. La cessione fatta in difformita' delle disposizioni del regolamento e' nulla di pieno diritto.