Art. 15.

  L'assegnatario  potra',  alle  condizioni  e  con  le  modalita' da
stabilirsi  nel  regolamento,  cedere  l'assegnazione con promessa di
vendita  a  favore  di  altro lavoratore, che abbia pagata una intera
annualita'  di  contributo,  e  non abbia avuto in assegnazione alcun
alloggio.
  La cessione fatta in difformita' delle disposizioni del regolamento
e' nulla di pieno diritto.