Art. 17. All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che restera' obbligato a detta corresponsione. All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento delle rate per tre mensilita' consecutive, la Gestione I.N.A.-Casa intimera' ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sara' pronunciata dalla Gestione I.N.A.-Casa e determinera' la perdita del diritto all'alloggio. Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I.N.A.-Casa lo assegnera' ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sara' tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme gia' versate, dedotta una quota per l'uso dell'alloggio, da stabilirsi dalla Gestione I.N.A.-Casa. Il rimborso avverra' a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l'estinzione del debito.