Art. 18.

  L'assegnatario  potra'  stipulare con Istituti di assicurazione una
polizza  di  assicurazione  sulla  vita umana, che comprenda anche il
rischio  di  invalidita' assoluta e permanente, per la durata massima
di  25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso
di    premorienza    o   di   invalidita'   assoluta   e   permanente
dell'assegnatario,    l'Istituto    assicuratore    si    sostituisca
all'assegnatario  medesimo  nell'obbligo  di  corrispondere  le  rate
ancora  a  scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberati da
tale onere l'assegnatario o i suoi aventi causa.