Art. 18. L'assegnatario potra' stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana, che comprenda anche il rischio di invalidita' assoluta e permanente, per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidita' assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberati da tale onere l'assegnatario o i suoi aventi causa.