Art. 19. La meta' degli alloggi, destinati alla locazione a norma dell'art. 13, sara' affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ad Istituti di previdenza o ad altri enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sara' versato annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione I.N.A.-Casa. Al termine della propria gestione, l'I.N.A.-Casa trasferira', mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato di cui all'art. 1 e dai Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, la proprieta' degli alloggi di cui al precedente comma e di quelli costituiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 11, agli Enti indicati nel comma precedente. Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verra' stabilito tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e variera' colle condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni.