Art. 2.

  Per  l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge e'
costituita   presso  l'istituto  nazionale  delle  assicurazioni  una
gestione   autonoma,  munita  di  propria  personalita'  giuridica  e
denominata Gestione I.N.A.-Casa.
  Spetta   alla   Gestione   I.N.A.-   Casa   dare   esecuzione  alle
deliberazioni  adottate  dal  Comitato  ed  a  tale  effetto  ad essa
competono  la  formazione  e  sottoscrizione dei contratti ed atti di
qualsiasi specie, nonche' il rilascio di procure generali o speciali.
  L'esecuzione  delle  deliberazioni del Comitato e il compimento dei
relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-Casa si presumono, senza
l'onere  di  documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi
alle  medesime  nei  confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di
registro e di ogni altro pubblico ufficio.
  La  gestione I.N.A.- Casa e' posta sotto la vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
  Il  bilancio  annuale,  chiuso  al  30  giugno  di  ogni  anno,  e'
presentato  per  l'approvazione, entro il mese di ottobre al Ministro
per  il  tesoro  insieme con la relazione del Comitato e del Collegio
dei  revisori  dei  conti,  di cui agli articoli 1 e 4 della presente
legge.
  Il  bilancio  e' presentato al Parlamento in allegato al rendiconto
generale dello Stato.