Art. 2. Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge e' costituita presso l'istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalita' giuridica e denominata Gestione I.N.A.-Casa. Spetta alla Gestione I.N.A.- Casa dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonche' il rilascio di procure generali o speciali. L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-Casa si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio. La gestione I.N.A.- Casa e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, e' presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre al Ministro per il tesoro insieme con la relazione del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge. Il bilancio e' presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.