Art. 20. Dopo i primi sette anni, il Comitato provvedera' a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprieta', dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'art. 19, e dal contributo statale previsto dal successivo art. 22. Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli articoli 13, 14 e 19. Le rate per gli assegnatari in proprieta' degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godranno del contributo statale dell'uno per cento, di cui all'art. 22.