Art. 20.

  Dopo  i  primi sette anni, il Comitato provvedera' a predisporre in
ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi
che  affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari
di  case  in  proprieta',  dagli  avanzi  netti delle locazioni degli
alloggi,  di  cui  all'art. 19, e dal contributo statale previsto dal
successivo art. 22.
  Gli  alloggi  costruiti  ai  sensi  del  comma  precedente  saranno
destinati secondo le norme degli articoli 13, 14 e 19.
  Le  rate  per gli assegnatari in proprieta' degli alloggi costruiti
dall'ottavo  anno in poi non godranno del contributo statale dell'uno
per cento, di cui all'art. 22.