Art. 21. Il Ministro per il tesoro, pentito il Comitato interministeriale del credito, potra' autorizzare la Gestione I.N.A.-Casa ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case. All'ammortamento di tali obbligazioni saranno devoluti i fondi previsti nel primo comma dell'art. 20. Il Ministro per il tesoro potra' autorizzare Istituti di assicurazione e di previdenza ed Istituti di credito di qualunque tipo, anche in deroga alle rispettive norme statutarie, ad acquistare obbligazioni emesse a norma del primo comma del presente articolo.