Art. 22.

  Oltre  il  contributo previsto dall'art. 5, lo Stato corrispondera'
alla  Gestione  I.N.A.-Casa, per ciascun alloggio costruito nei primi
sette anni di attuazione del piano, un contributo in ragione del 3,20
per cento del costo, fino all'importo massimo di L. 400.000 per vano.
  Tale  contributo  sara'  corrisposto  per  la  durata  di  25  anni
dall'inizio  del  semestre  successivo  all'assegnazione  di  ciascun
alloggio.
  Gli  accessori  saranno conteggiati per un vano in caso di alloggio
di  una  stanza utile, per un vano e mezzo in caso di alloggio di due
stanze utili e per due vani negli altri casi.
  L'intero  contributo  per  gli alloggi assegnati in locazione ed il
2,20  per  cento  per  gli  alloggi  assegnati  in proprieta' saranno
devoluti  alla  Gestione I.N.A.-Casa per gli scopi previsti nell'art.
20,  mentre, per gli alloggi assegnati in proprieta', l'uno per cento
andra' a scomputo delle rate, a norma dell'art. 14.