Art. 23. Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente legge, e' ammessa la espropriazione per causa di pubblica utilita', applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con decreto del Prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione. Spetta altresi' al Prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilita' delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale e' chiusa l'espropriazione. Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennita' di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa.