Art. 23.

  Per  le  aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente
legge,  e'  ammessa la espropriazione per causa di pubblica utilita',
applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
  La  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e' fatta con decreto del
Prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione.
  Spetta   altresi'   al   Prefetto  di  dichiarare  l'urgenza  e  la
indifferibilita'   delle   opere,   agli   effetti   dell'occupazione
temporanea dell'area della quale e' chiusa l'espropriazione.
  Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari
espropriati, contro la restituzione dell'indennita' di espropriazione
da  essi  percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o
dall'occupazione  temporanea,  ove  abbia  avuto luogo, non sia stato
dato inizio alla costruzione effettiva della casa.