Art. 25. Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge e' autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949. Tali annualita' di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione I.N.A.-Casa ed utilizzate a copertura del contributo previsto dall'art. 5, lettera a), nonche' a copertura delle annualita' di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per la esecuzione delle costruzioni. Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvedera' alla determinazione definitiva delle annualita' complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla fine dei sette anni si procedera' al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22. La differenza sara' imputata a riduzione delle annualita' dovute nel periodo successive al settennio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America. Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.