Art. 26.

  I  datori  di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli
articoli 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per
i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo
di  trattenere  e  di  versare,  sono  puniti,  salvo  che  il  fatto
costituisca  reato  piu' grave, con la multa fino ad un massimo di L.
500.000.
  Le  somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della
Gestione.