Art. 26. I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con la multa fino ad un massimo di L. 500.000. Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della Gestione.