Art. 27.

  Ferma   la  competenza  delle  giurisdizioni  amministrative  sulle
controversie  per  cui  essa  sussiste, le azioni di competenza della
autorita'  giudiziaria  ordinaria  su  tutte le questioni che possano
insorgere  nell'attuazione  della presente legge non sono proponibili
dai   lavoratori  contro  la  Gestione  I.N.A.-Casa,  se  non  previo
esperimento  di  un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato
di cui all'art. 1.
  L'azione  giudiziaria e' sempre proponibile, decorsi novanta giorni
dalla data della presentazione del ricorso.