Art. 28.

  Entro  quattro  mesi  dall'entrata  in vigore della presente legge,
saranno  emanate,  su  proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e la
previdenza  sociale,  le norme regolamentari per l'applicazione della
legge  stessa.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad emanare
nello  stesso  termine,  su  proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale  di  concerto  con  i  Ministri  per  la grazia e
giustizia,  per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per
l'industria  e  il  commercio,  le  norme integrative e complementari
necessarie  per l'attuazione della presente legge, secondo i principi
e i criteri direttivi da essa determinati.