Art. 28. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati.