Art. 29.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 febbraio 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - FANFANI
                                                    - GRASSI - VANONI
                                                   - PELLA - TUPINI -
                                                             LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI