Art. 29. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI - PELLA - TUPINI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI