Art. 3.

  Alla  gestione  I.N.A.-  Casa  e'  preposto  un Consiglio direttivo
formato:
    1)   dal   direttore   generale   dell'istituto  nazionale  delle
assicurazioni;
    2)  da  tre  rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante
dei  datori  di  lavoro, designati dalle associazioni sindacali delle
categorie  interessate  su  richiesta del Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale,  che dovra' tener conto dell'importanza numerica
delle associazioni stesse;
    3)  da  un  rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;
    4)   da   un  rappresentante  dell'Ordine  dei  medici  designato
dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, su proposta
dell'Ordine stesso;
    5)  da  un  ingegnere designato dall'associazione nazionale della
categoria.
  I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i
lavori  pubblici;  durano  in  carica  sette  anni  e  possono essere
sostituiti.
  Il  Consiglio  direttivo  elegge nel proprio seno il presidente, al
quale   compete  la  rappresentanza  negoziale  e  processuale  della
gestione I.N.A.-Casa.