Art. 3. Alla gestione I.N.A.- Casa e' preposto un Consiglio direttivo formato: 1) dal direttore generale dell'istituto nazionale delle assicurazioni; 2) da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali delle categorie interessate su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che dovra' tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse; 3) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale; 4) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, su proposta dell'Ordine stesso; 5) da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della gestione I.N.A.-Casa.