Art. 4. Per la gestione I.N.A.- Casa e' istituito un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto: 1) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 40, che lo presiede; 2) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°; 3) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale. Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza. Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3; attestano la veridicita' di bilanci e ne riferiscono annualmente.