Art. 4.

  Per  la gestione I.N.A.- Casa e' istituito un Collegio dei revisori
dei  conti,  nominato  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro e
composto:
    1)  da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore
al 40, che lo presiede;
    2)  da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di
grado non inferiore al 5°;
    3)   da  quattro  rappresentanti  designati  rispettivamente  dai
Ministeri  del  tesoro,  dei  lavori  pubblici,  dell'industria e del
commercio e del lavoro e della previdenza sociale.
  Sono    nominati   due   revisori   supplenti   in   rappresentanza
rispettivamente  della  Corte  dei  conti e della Ragioneria generale
dello Stato.
  I  revisori  durano  in carica tre anni e possono essere confermati
alla scadenza.
  Essi  esercitano  il  controllo  sulla  gestione e sulla osservanza
delle  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento;  hanno diritto di
intervenire  alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3;
attestano la veridicita' di bilanci e ne riferiscono annualmente.