Art. 5. Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'art. 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge: a) lo Stato versera', un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere b) e c), oltre il contributo di cui all'art. 22 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi; b) i dipendenti - comunque qualificati - dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonche' delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili; c) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti. I contributi di cui alle lettere b) e c) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennita' di caropane, della indennita' di mancata mensa, delle indennita' di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, o delle mensilita' eccedenti la dodicesima.