Art. 6.

  E'  data  facolta'  ai  Comuni di applicare una imposta a carico di
coloro  che  occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero
di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessita' del
complesso familiare.
  L'imposta sara' applicabile sino al 31 dicembre 1955 ed il provento
sara'  destinato  ad  incremento del fondo per l'esecuzione del piano
nel Comune che applica il tributo.
  Con  separato  provvedimento  di  legge saranno fissati i caratteri
dell'imposta,  i  termini  di  riscossione,  il  limite massimo delle
aliquote  ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le
esigenze del complesso familiare.