Art. 7. I contributi, di cui alla lettera a) dell'art. 5, saranno versati all'I.N.A.-Casa a rate mensili. I contributi, di cui alla lettera b), dell'art. 5 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti. Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi dell'art. 5 lettera e), dai datori di lavoro, saranno da essi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per la assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato, per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovra' effettuarsi la riscossione, sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5. Gli Enti o Istituti, percettori del contributo, unitamente al quale dovra' essere effettuata la riscossione, vi provvederanno senza, onere alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione I.N.A.-Casa le somme per conto di essa riscosse.