Art. 7.

  I  contributi,  di cui alla lettera a) dell'art. 5, saranno versati
all'I.N.A.-Casa a rate mensili.
  I   contributi,  di  cui  alla  lettera  b),  dell'art.  5  saranno
trattenuti  ad  ogni  periodo  di  paga  dai  datori  di lavoro sulle
retribuzioni dovute ai propri dipendenti.
  Tali  contributi  e quelli dovuti, ai sensi dell'art. 5 lettera e),
dai  datori  di  lavoro,  saranno da essi versati insieme con uno dei
contributi  per  la  previdenza  sociale,  per  la  assicurazione  di
malattia  o  per la corresponsione degli assegni familiari, indicato,
per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
  Le  disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali
e  quelle  relative  alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle
controversie  previste  per il contributo, unitamente al quale dovra'
effettuarsi  la  riscossione,  sono  estese ai contributi di cui alle
lettere b) e c) dell'art. 5.
  Gli Enti o Istituti, percettori del contributo, unitamente al quale
dovra'  essere  effettuata  la  riscossione,  vi provvederanno senza,
onere  alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione I.N.A.-Casa le
somme per conto di essa riscosse.