Art. 8.

  Per  la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente
articolo,  per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli
assegnatari  degli  alloggi  e  per  l'espletamento  di altri servizi
amministrativi,  il  Comitato,  di  cui  all'art.  1,  e  la Gestione
I.N.A.-Casa  si varranno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni,
nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
  I  rapporti  fra  il  Comitato,  di  cui  all'art.  1,  la Gestione
I.N.A.-Casa   e  l'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni  saranno
regolati   da  apposite  convenzioni  soggette  all'approvazione  del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto col
Ministro per il tesoro e con quello per l'industria e il commercio.
  Per  la  gestione  amministrativa  affidata all'I.N.A.-Casa, di cui
all'art.  2,  sara'  provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi
del successivo art. 28.