Art. 9. Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 i lavoratori che rientrino in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione: 1) abbiano compiuto il 59° anno di eta'; 2) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni; 3) siano lavoratori del mare avvicendati. Sono esclusi altresi' dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Il contributo, di cui alla lettera, b) dell'art. 5, e' ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente piu' di tre persone, per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilita' di lavorare.