Art. 9. 
 
  Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 i  lavoratori  che
rientrino in una delle seguenti categorie, salvo  esplicita  rinuncia
all'esenzione: 
    1) abbiano compiuto il 59° anno di eta'; 
    2) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non  oltre  tre
anni; 
    3) siano lavoratori del mare avvicendati. 
  Sono esclusi altresi' dagli  obblighi  suddetti  i  lavoratori  che
prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui  e
i  lavoratori  stagionali,  intendendosi  per  tali  quelli   esclusi
dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi  dell'art.  40,
n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. 
  Il contributo, di cui alla lettera, b) dell'art. 5, e' ridotto allo
0,40 per cento della retribuzione per  i  lavoratori  capi  famiglia,
qualora abbiano a carico complessivamente piu' di tre persone, per le
quali riscuotono  gli  assegni  familiari  o  che  si  trovino  tutte
involontariamente nella riconosciuta impossibilita' di lavorare.