Art. 2.

  Sono  considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del
completo  orario  festivo  e del divieto di compiere determinati atti
giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
    tutte le domeniche;
    il primo giorno dell'anno;
    il giorno dell'Epifania;
    il giorno della festa, di San Giuseppe;
    il 25 aprile: anniversario della liberazione;
    il giorno di lunedi dopo Pasqua;
    il giorno dell'Ascensione;
    il giorno del Corpus Domini;
    il 1 maggio: festa del lavoro;
    il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
    il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
    il giorno di Ognissanti;
    il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale;
    il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
    il giorno di Natale;
    il giorno 26 dicembre.