Art. 5.

  Nelle    ricorrenze    della    festa    nazionale    (2   giugno),
dell'anniversario  della  liberazione  (25  aprile), della. festa del
lavoro  (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre) lo
Stato,   gli   Enti   pubblici  e  gli  imprenditori  sono  tenuti  a
corrispondere  ai  lavoratori  da  essi  dipendenti  -  i quali siano
retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da
essi  compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano
prestato la loro opera - la normale retribuzione giornaliera compreso
ogni elemento accessorio di questa.
  Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro
opera  nelle  suindicate  festivita',  e'  dovuta,  oltre  la normale
retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa,
la  retribuzione  per le ore di lavoro effettivamente prestate con la
maggiorazione per il lavoro festivo.
  Ai  salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera
nelle  suindicate festivita' e' dovuta, oltre la normale retribuzione
giornaliera   compreso   ogni   elemento  accessorio  di  questa,  la
retribuzione  per  le  ore  di  lavoro effettivamente prestate con la
maggiorazione  per  il  lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra
nel  giorno  di  domenica  spettera'  ai  lavoratori stessi, oltre la
normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche
una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.