Art. 5. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della. festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti - i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera - la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa. Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festivita' e' dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra nel giorno di domenica spettera' ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.