La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Agli  agenti  addetti  ai  pubblici   servizi   di   trasporto   in
concessione, collocati anticipatamente  in  quiescenza  a  norma  del
regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge  16
giugno 1932, n. 881, fruenti del trattamento di pensione a carico del
Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, e' riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio  1948,
il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo,  rapportata
a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a  pensione  goduti
alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti
erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di eta' e  di
servizio previsti dall'art. 9, lettera b) del regio decreto-legge  19
ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. 
  Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione  a
carico delle  Casse  speciali  e'  riconosciuto  il  diritto  ad  una
maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento  che  sarebbe  ad
essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione  goduti
alla data di collocamento a  riposo,  qualora  avessero  raggiunto  i
normali requisiti di eta' e  di  servizio  previsti  dai  regolamenti
delle Casse medesime. 
  Il trattamento di pensione liquidato ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art. 3 del citato  decreto-legge  2  aprile  1932,  n.  372,  e'
mantenuto qualora esso sia per l'agente  piu'  favorevole  di  quello
risultante dalla applicazione del precedente comma.