Art. 2.

  L'art.  10  del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945,
n. 402, e' modificato come segue:
  "L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale
addetto  ai pubblici servizi di trasporto e' esteso a decorrere dal 1
gennaio 1945:
    a) al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell'art. 8
del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, di.
    pendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di
navigazione  interna  e  funivie assimilabili per atto di concessione
alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo e' mantenuta per il personale di
cui   alla  lettera  b)  del  precitato  art.  8  che,  anteriormente
all'entrata  in  vigore della presente legge risulti gia' iscritto al
Fondo medesimo;
    b)  al  personale  effettivo  e a quello in servizio continuativo
adibito  a  filovie  urbane  ed  extraurbane,  esercitate  da aziende
municipalizzate  o  private,  e  che alla data del 1 gennaio 1945 non
fosse gia' iscritto al Fondo c) al personale effettivo ed a quello in
servizio  continuativo  adibito  ad  autoservizi  pubblici  urbani ed
extraurbani  di  linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui
alle precedenti lettere a) e b)".