Art. 3. Il personale indicato nell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, ha facolta' di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, anteriormente al 1 gennaio 1945, con la qualifica di ordinario, effettivo e in servizio continuativo, utilizzando a tal fine, i contributi gia' versati a proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonche' versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura dell'intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso.