Art. 3.

  Il   personale   indicato  nell'art.  10  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, ha facolta' di chiedere, agli
effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di
servizio  prestato, anteriormente al 1 gennaio 1945, con la qualifica
di ordinario, effettivo e in servizio continuativo, utilizzando a tal
fine,  i  contributi gia' versati a proprio favore nell'assicurazione
generale   obbligatoria  per  l'invalidita'  e  la  vecchiaia  e  gli
accantonamenti  di  propria  pertinenza  esistenti presso le aziende,
nonche' versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la
copertura   dell'intera   riserva   matematica   richiesta   per   il
riconoscimento stesso.