Art. 4.

  Al  personale  che,  anteriormente  al  passaggio  in  ruolo, abbia
prestato  servizio  con  qualifica di straordinario, e' consentito di
chiedere,  ai  fini del trattamento di previdenza a carico del Fondo,
il  riconoscimento  del  servizio  prestato con la citata, qualifica,
sino al raggiungimento di quindici anni di iscrizione al Fondo.
  Si  osservano  per  tale  riconoscimento le modalita' stabilite dal
precedente  articolo  per  il  personale  ordinario,  effettivo ed in
servizio continuativo.