Art. 5.

  Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non
siano  in  grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non
inferiore  a  quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per
gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti ali Fondo
medesimo a decorrere dal 1 luglio 1948.
  Il   periodo   di   iscrizione   presso  le  Casse  speciali  sara'
riconosciuto,  ai  fini del trattamento a carico del Fondo nazionale,
entro  i  limiti  del periodo per il quale potranno essere coperte le
corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi
accantonati   presso   le   Casse  e  dei  contributi  versati  nella
assicurazione  generale  obbligatoria  per  gli  agenti iscritti alla
medesima.
  Alla  copertura  delle  riserve  matematiche, per tutto o parte del
restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potra' provvedere
l'interessato con versamenti a proprio carico.
  Agli  agenti  collocati  in quiescenza, che abbiano beneficiato del
trattamento  di  previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al
precedente  primo comma, e' riconosciuta la facolta' di conseguire la
pensione  nei limiti e con le modalita' stabilite dal secondo e terzo
comma  del  presente  articolo, purche' gli agenti stessi ne facciano
richiesta  all'istituto  nazionale  della previdenza sociale entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.