Art. 5. Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti ali Fondo medesimo a decorrere dal 1 luglio 1948. Il periodo di iscrizione presso le Casse speciali sara' riconosciuto, ai fini del trattamento a carico del Fondo nazionale, entro i limiti del periodo per il quale potranno essere coperte le corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati presso le Casse e dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria per gli agenti iscritti alla medesima. Alla copertura delle riserve matematiche, per tutto o parte del restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potra' provvedere l'interessato con versamenti a proprio carico. Agli agenti collocati in quiescenza, che abbiano beneficiato del trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al precedente primo comma, e' riconosciuta la facolta' di conseguire la pensione nei limiti e con le modalita' stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo, purche' gli agenti stessi ne facciano richiesta all'istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.