Art. 6.

  L'art.  10  del  decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e'
sostituito dal seguente:
  "La  misura  dell'assegno  integrativo delle pensioni sara' variata
con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto  con  quelli  per  i  trasporti  e per il tesoro, sentito il
parere  del  Comitato  di  vigilanza, di cui al precedente art. 2, in
relazione  alle  variazioni  delle retribuzioni soggette a contributo
intervenute  dopo  il  1  gennaio  1947  in  conseguenza di aumenti o
diminuzioni del costo della vita.
  La variazione e' disposta senza aumento dell'aliquota contributiva,
ogni  qualvolta  le  retribuzioni,  rispetto  a quelle in vigore al 1
gennaio  1947  o alla data) della, precedente variazione della misura
dell'assegno integrativo, abbiano subito aumenti o diminuzioni pari o
superiori  al  25  per  cento,  ed ha effetto dal 1 gennaio dall'anno
successivo a quello in cui detto coefficiente e raggiunto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 maggio 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - FANFANI
- GRASSI - PELLA -
CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI