Art. 6. L'art. 10 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e' sostituito dal seguente: "La misura dell'assegno integrativo delle pensioni sara' variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza, di cui al precedente art. 2, in relazione alle variazioni delle retribuzioni soggette a contributo intervenute dopo il 1 gennaio 1947 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita. La variazione e' disposta senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1 gennaio 1947 o alla data) della, precedente variazione della misura dell'assegno integrativo, abbiano subito aumenti o diminuzioni pari o superiori al 25 per cento, ed ha effetto dal 1 gennaio dall'anno successivo a quello in cui detto coefficiente e raggiunto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - PELLA - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI