Art. 2.

  I  contributi  previsti  dal decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre  1944,  n.  382,  a  favore  dei Consigli degli ordini e dei
collegi,  anche  se  trattisi di contributi arretrati, debbono essere
versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
  Coloro  che  non  adempiono  al  versamento  possono essere sospesi
dall'esercizio  professionale,  osservate  le  forme del procedimento
disciplinare.
  La  sospensione cosi' inflitta non e' soggetta a limiti di tempo ed
e'   revocata   con   provvedimento   del  presidente  del  Consiglio
professionale,  quando  l'iscritto  dimostri  di aver pagate le somme
dovute.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 agosto 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI