IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione  consorzio per la
tutela e la valorizzazione del «Fico bianco del Cilento», con sede in
Agropoli  (Salerno),  via  San  Marco  n.  118, intesa ad ottenere la
registrazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento», ai sensi
dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 65169 del 15 ottobre 2003, con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista l'istanza con la quale l'Associazione consorzio per la tutela
e  la  valorizzazione  del  «Fico  bianco del Cilento», ha chiesto la
protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5
del  predetto  regolamento  (CEE)  2081/92 come integrato all'art. 1,
paragrafo   2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale  accoglimento  della
citata  istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Fico Bianco
del  Cilento»,  in  attesa  che  l'organismo comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
consorzio  per  la  tutela  e  la valorizzazione del «Fico bianco del
Cilento»,  assicuri  la  protezione  a titolo transitorio e a livello
nazionale  della  denominazione «Fico Bianco del Cilento», secondo il
disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Fico Bianco del Cilento».