IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  CE  n.  1778/2001  del
7 settembre  2001,  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta  «Salamini
Italiani alla Cacciatora», nel quadro della procedura di cui all'art.
17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che  l'organismo  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ»
risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG),  di  cui  al  comma  7  dell'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
al  sensi  del  citato  art.  53, si e' avvalso del gruppo tecnico di
valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE
del  Consiglio  n.  2081/92  spettano  al  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  al  sensi  del comma 1,
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, al
sensi  dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e'
stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 53, comma 4, come
sostituito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ» con
sede  in  Villanova  di  San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35,
iscritto  all'elenco  degli  organismi  di  controllo  privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), istituito
presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ai sensi
del  comma  7,  dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526,  recante  disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
dalla   appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge
comunitaria  1999,  e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo
art.  53  della  citata  legge ad espletare le funzioni di controllo,
previste  dall'art.  10  del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92
per  la  denominazione  di  origine  protetta «Salamini Italiani alla
Cacciatora»,  registrata  in  ambito  europeo  come  denominazione di
origine  protetta  con  regolamento CE della Commissione n. 1778/2001
del 7 settembre 2001.