Art. 10. Etichettatura 1. Il farmacista deve preparare l'etichetta indicandovi: a) il numero progressivo della preparazione (quello apposto sulla ricetta); b) il nome del medico (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale); c) il nome del paziente se previsto (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale); d) la data di preparazione; e) la composizione quali-quantitativa della preparazione; f) la data limite di utilizzazione; g) il prezzo praticato; h) le avvertenze d'uso; i) le precauzioni. 2. Nell'ipotesi di mancanza di spazio sull'etichetta, il farmacista puo' apporre le «avvertenze d'uso» e le «precauzioni» su una seconda etichetta oppure allegarle alla preparazione su un foglio a parte.