Art. 10.
Etichettatura
1. Il farmacista deve preparare l'etichetta indicandovi:
a) il numero progressivo della preparazione (quello apposto sulla
ricetta);
b) il nome del medico (non obbligatorio nel caso di preparazione
officinale);
c) il nome del paziente se previsto (non obbligatorio nel caso di
preparazione officinale);
d) la data di preparazione;
e) la composizione quali-quantitativa della preparazione;
f) la data limite di utilizzazione;
g) il prezzo praticato;
h) le avvertenze d'uso;
i) le precauzioni.
2. Nell'ipotesi di mancanza di spazio sull'etichetta, il farmacista
puo' apporre le «avvertenze d'uso» e le «precauzioni» su una seconda
etichetta oppure allegarle alla preparazione su un foglio a parte.