Art. 11.
Conservazione della documentazione
1. Le ricette ripetibili e non ripetibili e, per le preparazioni
officinali, i fogli di lavorazione devono essere conservati per sei
mesi.
2. Le ricette contenenti prescrizioni di preparazioni a sostanze
stupefacenti appartenenti alle tabelle I, II, III, IV devono essere
conservate per cinque anni dall'ultima registrazione sul registro di
entrata e uscita.
3. I flaconi vuoti di materie prime e i relativi certificati di
analisi devono essere conservati per sei mesi dall'ultimo utilizzo
della materia prima che vi era contenuta.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 novembre 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 191