Art. 11.
                 Conservazione della documentazione
  1.  Le  ricette  ripetibili e non ripetibili e, per le preparazioni
officinali,  i  fogli di lavorazione devono essere conservati per sei
mesi.
  2.  Le  ricette  contenenti prescrizioni di preparazioni a sostanze
stupefacenti  appartenenti  alle tabelle I, II, III, IV devono essere
conservate  per cinque anni dall'ultima registrazione sul registro di
entrata e uscita.
  3.  I  flaconi  vuoti  di materie prime e i relativi certificati di
analisi  devono  essere  conservati per sei mesi dall'ultimo utilizzo
della materia prima che vi era contenuta.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 18 novembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 191