Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) preparato magistrale o formula magistrale: il medicinale
preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad
un determinato paziente; sono tecnicamente assimilabili ai preparati
magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni,
ecc., eseguite per il singolo paziente su indicazione medica; la
prescrizione medica deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 5
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito in legge con
modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 8 aprile 1998, n. 94;
b) preparato officinale o formula officinale: il medicinale
preparato in farmacia in base alle indicazioni di una Farmacopea
dell'U.E. e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che
si servono in tale farmacia;
c) scala ridotta: numero di «preparati» eseguibili dal
farmacista; la consistenza numerica, compatibilmente con la
stabilita' del preparato stesso, e' quella ottenibile da una massa
non piu' grande di 3000 grammi di formulato; per i preparati soggetti
a presentazione di ricetta medica la consistenza numerica deve essere
documentata sulla base delle ricette mediche (copie o originali)
presentate dai pazienti; il farmacista puo' procedere ad una
successiva preparazione di una formula officinale purche' la scorta
non superi comunque la consistenza numerica prevista dalla scala
ridotta.