Art. 4.
                    Area destinata a laboratorio
  1. Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare
le    corrette    operazioni    di   preparazione,   confezionamento,
etichettatura e controllo dei medicinali.
  2. L'area destinata alla preparazione deve essere separata od anche
puo' essere una area di lavoro non separata o non separabile da altro
locale della farmacia.
  3.  Nell'area  di  lavoro  non  separata  o non separabile da altro
locale  della  farmacia,  le  preparazioni  devono  essere effettuate
durante l'orario di chiusura, fatti salvi i casi di urgenza nei quali
l'attivita'  di  preparazione  dei  medicinali  puo' avvenire durante
l'apertura  della  farmacia.  In  tali ipotesi l'accesso alla zona di
lavoro  deve  essere  controllato e riservato al personale addetto al
compito di preparazione dei medicinali.
  4.  Nel  caso  in  cui  il  laboratorio  sia allestito in un locale
separato, le preparazioni possono essere eseguite durante l'orario di
lavoro  e l'accesso al laboratorio durante la preparazione e' vietato
al personale non addetto.
  5.  L'area  destinata  a  laboratorio  deve avere pareti e soffitti
lavabili.  Non  sono  indispensabili  rivestimenti  particolari ma e'
sufficiente l'utilizzo di pitture che sopportino il lavaggio.