Art. 4.
Area destinata a laboratorio
1. Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare
le corrette operazioni di preparazione, confezionamento,
etichettatura e controllo dei medicinali.
2. L'area destinata alla preparazione deve essere separata od anche
puo' essere una area di lavoro non separata o non separabile da altro
locale della farmacia.
3. Nell'area di lavoro non separata o non separabile da altro
locale della farmacia, le preparazioni devono essere effettuate
durante l'orario di chiusura, fatti salvi i casi di urgenza nei quali
l'attivita' di preparazione dei medicinali puo' avvenire durante
l'apertura della farmacia. In tali ipotesi l'accesso alla zona di
lavoro deve essere controllato e riservato al personale addetto al
compito di preparazione dei medicinali.
4. Nel caso in cui il laboratorio sia allestito in un locale
separato, le preparazioni possono essere eseguite durante l'orario di
lavoro e l'accesso al laboratorio durante la preparazione e' vietato
al personale non addetto.
5. L'area destinata a laboratorio deve avere pareti e soffitti
lavabili. Non sono indispensabili rivestimenti particolari ma e'
sufficiente l'utilizzo di pitture che sopportino il lavaggio.