Art. 5.
Apparecchi ed utensili
1. Gli apparecchi, gli utensili e gli altri materiali devono essere
quelli obbligatori previsti dalla tabella n. 6 della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana XI edizione.
2. Gli strumenti di misura devono essere periodicamente e
regolarmente verificati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
1992, n. 517, e successive modificazioni.
3. Il frigorifero deve essere adeguatamente pulito.