Art. 5.
                       Apparecchi ed utensili
  1. Gli apparecchi, gli utensili e gli altri materiali devono essere
quelli  obbligatori  previsti  dalla  tabella  n.  6 della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana XI edizione.
  2.   Gli   strumenti  di  misura  devono  essere  periodicamente  e
regolarmente  verificati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
1992, n. 517, e successive modificazioni.
  3. Il frigorifero deve essere adeguatamente pulito.