Art. 7.
Materie prime
1. La documentazione delle materie prime deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) denominazione comune e/o nome chimico;
b) quantita' acquistata;
c) data di arrivo;
d) numero di lotto, nome del produttore e nome dell'eventuale
distributore;
e) eventuale numero di riferimento interno attribuito dal
farmacista;
f) certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile
di qualita' del produttore e/o fornitore, che riporti la rispondenza
ai requisiti di Farmacopea o alle specifiche di qualita' del
produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le
condizioni di conservazione e di manipolazione.
2. Il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile,
deve ottenere dal fornitore una dichiarazione di conformita' alle
norme brevettuali italiane delle materie prime cedute.
3. Per le materie prime acquistate anteriormente al 10 gennaio 2004
il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve
apporre sulla confezione apposita annotazione che la materia prima e'
stata acquistata prima di tale data.
4. Per le materie prime acquistate successivamente al 1° gennaio
2004 il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile,
deve apporre sulla confezione, facendo riferimento alla fattura di
acquisto ovvero al documento di trasporto, un numero progressivo e la
data del primo utilizzo.
5. Tutte le materie prime presenti in farmacia devono essere
numerate con numerazione unica. Sul certificato di analisi deve
essere apposta la numerazione e la data di ricezione. Tale
certificato deve essere conservato.
6. Al momento dell'esaurimento della confezione di materia prima
usata, deve essere apposta sulla etichetta della stessa la data di
ultimo utilizzo. Il flacone vuoto deve essere conservato per sei mesi
a partire da tale data.