Art. 7.
                            Materie prime
  1.  La  documentazione delle materie prime deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
    a) denominazione comune e/o nome chimico;
    b) quantita' acquistata;
    c) data di arrivo;
    d) numero  di  lotto,  nome  del produttore e nome dell'eventuale
distributore;
    e) eventuale   numero   di  riferimento  interno  attribuito  dal
farmacista;
    f) certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile
di  qualita' del produttore e/o fornitore, che riporti la rispondenza
ai  requisiti  di  Farmacopea  o  alle  specifiche  di  qualita'  del
produttore,  la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le
condizioni di conservazione e di manipolazione.
  2.  Il  titolare  della farmacia, ovvero il direttore responsabile,
deve  ottenere  dal  fornitore  una dichiarazione di conformita' alle
norme brevettuali italiane delle materie prime cedute.
  3. Per le materie prime acquistate anteriormente al 10 gennaio 2004
il  titolare  della  farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve
apporre sulla confezione apposita annotazione che la materia prima e'
stata acquistata prima di tale data.
  4.  Per  le  materie prime acquistate successivamente al 1° gennaio
2004  il  titolare  della farmacia, ovvero il direttore responsabile,
deve  apporre  sulla  confezione, facendo riferimento alla fattura di
acquisto ovvero al documento di trasporto, un numero progressivo e la
data del primo utilizzo.
  5.  Tutte  le  materie  prime  presenti  in  farmacia devono essere
numerate  con  numerazione  unica.  Sul  certificato  di analisi deve
essere   apposta   la  numerazione  e  la  data  di  ricezione.  Tale
certificato deve essere conservato.
  6.  Al  momento  dell'esaurimento della confezione di materia prima
usata,  deve  essere  apposta sulla etichetta della stessa la data di
ultimo utilizzo. Il flacone vuoto deve essere conservato per sei mesi
a partire da tale data.