Art. 9.
Adempimenti successivi all'allestimento della preparazione
1. Il farmacista in farmacia deve riportare sulla copia della
ricetta, se ripetibile, o sull'originale, se non ripetibile, quanto
segue:
a) il numero progressivo della preparazione;
b) la data di preparazione;
c) la data limite di utilizzazione;
d) gli eventuali eccipienti aggiunti per la corretta esecuzione
della preparazione;
e) il prezzo praticato;
f) le avvertenze d'uso e le eventuali precauzioni.
2. Il farmacista ha facolta', in alternativa all'obbligo di
indicare i predetti elementi, di apporre sulla copia della ricetta,
se ripetibile, o sull'originale, se non ripetibile, una copia
dell'etichetta.
3. Per quanto riguarda le preparazioni officinali, il farmacista
deve utilizzare e compilare in ogni sua parte il foglio di
lavorazione di cui all'allegato 1.
4. Il farmacista preparatore deve apporre la propria firma sulla
ricetta o sul foglio di lavorazione.