IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari in
particolare l'art. 6;
  Tenuto  conto  che la Francia, Paese designato come relatore per lo
studio  della  sostanza attiva flumiossazina, ha effettuato il lavoro
di  valutazione  su  tale  sostanza in conformita' delle disposizioni
dell'art.  6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando
alla Commissione la relativa relazione di valutazione;
  Considerato  che tale relazione di valutazione e' stata riesaminata
dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato
permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione  del riesame il 28 giugno 2002 sotto forma di rapporto di
riesame della Commissione;
  Considerato  che il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame
della flumiossazina sono stati sottoposti al comitato scientifico per
le  piante  e che le osservazioni del comitato scientifico sono state
prese  in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/81/CE
e del relativo rapporto di riesame;
  Ritenuto  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  flumiossazina
soddisfano  in  generale  le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1,
lettere  a)  e  b),  e  all'art.  5,  paragrafo  3,  della  direttiva
91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati
e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
  Vista  la  direttiva  2002/81/CE  della  Commissione del 10 ottobre
2002,  concernente  l'iscrizione  della sostanza attiva flumiossazina
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2002/81/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
flumiossazina  nell'allegato I  del  decreto legislativo del 17 marzo
1995 n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/81/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva
nel  relativo  rapporto  di  revisione,  messo  a  disposizione degli
interessati;
  Considerato,   inoltre,   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva flumiossazina si devono applicare i principi uniformi previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
  Ritenuto  che tale periodo non debba essere superiore a dodici mesi
dalla   data   di   revoca  delle  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   La   sostanza   attiva  flumiossazina  e'  iscritta,  fino  al
31 dicembre  2012,  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.