IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 6; Tenuto conto che la Francia, Paese designato come relatore per lo studio della sostanza attiva flumiossazina, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza in conformita' delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione; Considerato che tale relazione di valutazione e' stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 28 giugno 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione; Considerato che il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame della flumiossazina sono stati sottoposti al comitato scientifico per le piante e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/81/CE e del relativo rapporto di riesame; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Vista la direttiva 2002/81/CE della Commissione del 10 ottobre 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/81/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/81/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati; Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flumiossazina si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Ritenuto che tale periodo non debba essere superiore a dodici mesi dalla data di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva flumiossazina e' iscritta, fino al 31 dicembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.